Ai fini della deducibilità dei compensi degli amministratori, non è sufficiente che gli stessi siano stati genericamente inseriti all’interno della delibera di approvazione del bilancio. Al contrario, deve risultare che l’assemblea totalitaria convocata per l’approvazione del bilancio abbia “espressamente discusso e approvato” la questione della misura del compenso degli amministratori.
È quanto emerge dalla sentenza 8 giugno 2016, n. 11779, della Sesta Sezione Civile-T della Corte di Cassazione.
La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha valutato positivamente l’impugnazione proposta nell’interesse di una Srl, avente a oggetto un avviso di accertamento per il recupero a tassazione di IRES, IVA e IRAP per gli anni dal 2005 al 2007.
L’atto impositivo ha fatto seguito alla contestata deduzione di oltre 57 mila euro a titolo di compenso agli amministratori in assenza di una specifica delibera assembleare; deduzione che però la CTR ha ritenuto legittima, considerata la ristretta base sociale (due socie e amministratori) e il fatto “che l’assemblea totalitaria di approvazione del bilancio poteva contenere anche argomenti non inseriti nell’ordine del giorno”.
Ebbene, nel successivo giudizio di legittimità ha travato ingresso la doglianza dell’Agenzia delle Entrate centrata sulla violazione dell’art. 109 del TUIR e degli artt. 2364 e 2389 C.c.
I Supremi Giudici riaffermano l’orientamento consolidato secondo cui, qualora la determinazione della misura del compenso degli amministratori di società di capitali non sia stabilita nell’atto costitutivo, è necessaria un’esplicita delibera assembleare, che non può considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio. Per questa ragione, l’approvazione in sé del bilancio, pur se contenente la posta relativa ai compensi degli amministratori, non è idonea ai fini della deducibilità, “salvo che un’assemblea convocata solo per l’approvazione del bilancio, essendo totalitaria, non abbia espressamente discusso e approvato la proposta di determinazione dei compensi degli amministratori.” (cfr. Cass. n. 20256/2013, Cass. n. 22761/2014, Cass. n. 17673/2013, Cass. S.U. n. 21933/2008 e Cass. n. 28243/2005).
Nel caso di specie, la CTR meneghina ha riconosciuto quali costi deducibili i compensi corrisposti agli amministratori pur avendo ammesso “che gli stessi potevano essere genericamente inseriti all’interno della delibera di approvazione del bilancio”.
E allora i giudici del Palazzaccio hanno ravvisato gli estremi per cassare con rinvio la sentenza impugnata in quanto, alla stregua dei suddetti principi, i giudici regionali avrebbero dovuto verificare “non solo che la questione fosse stata esaminata in sede di approvazione del bilancio, ma anche l’esistenza di un’approvazione specifica della proposta di determinazione dei compensi agli amministratori”.
Perciò la causa è stata rimessa davanti al Giudice di secondo grado, per nuovo esame.
wordpress theme by initheme.com