Si ricorda che, gli investimenti, devono essere effettuati a partire dalla data del 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2017, ovvero al 30 giugno 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Con la circolare n. 4/E del 30 marzo scorso, l’Agenzia delle Entrate ha dettato i chiarimenti necessari per poter applicare sia le nuove disposizioni in materia di super ammortamento sia per l’iper ammortamento.
Modalità di fruizione del beneficio – Tralasciando i chiarimenti circa il super ammortamento, si focalizza l’attenzione sull’iper ammortamento, per il quale l’Amministrazione Finanziaria precisa che il beneficio si traduce in un incremento del costo di acquisizione del bene, che determina un aumento della quota annua di ammortamento (o del canone annuo di leasing) fiscalmente deducibile.
La deduzione opera in via extracontabile e va fruita:
Il documento di prassi chiarisce, poi, che per la determinazione del costo del bene agevolabile, esso si assume al lordo di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione dei medesimi.
La rilevazione iniziale e il costo di acquisto dei beni materiali secondo l’OIC – L’OIC 16, prevede che le immobilizzazioni materiali sono rilevate inizialmente alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquistato. In generale, detto trasferimento si concretizza nel momento in cui il bene diventa di proprietà dell’acquirente.
Tuttavia, nella ipotesi di acquisto di una immobilizzazione materiale, il paragrafo 33, dell’OIC 16, evidenzia che nel caso in cui il pagamento sia differito rispetto alle normali condizioni di mercato (oltre i 12 mesi), per operazioni similari o equiparabili, il cespite deve essere iscritto in bilancio al valore corrispondente al debito determinato secondo l’OIC 19, riguardante i “Debiti”.
Questa precisazione comporta l’applicazione del paragrafo 52 dell’OIC 19, laddove è previsto che i debiti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale, senza corresponsione di interessi, o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato, ed i relativi costi, si rilevano inizialmente al valore determinato attualizzando i flussi finanziari futuri al tasso di interesse di mercato. La differenza tra il valore di rilevazione iniziale del debito così determinato e il valore a termine deve essere rilevata a conto economico tra gli oneri finanziari lungo la durata del debito, utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo.
Nei fatti, dunque, il debito che scaturisce dall’acquisto di una immobilizzazione materiale, nel momento in cui viene pagato con scadenza oltre i 12 mesi, comporta l’applicazione del costo ammortizzato. Questo significa che il bene materiale viene iscritto nell’attivo dello stato patrimoniale al netto della parte finanziaria.
A titolo di esempio: acquisto di un macchinario del costo di euro 500,000,00, con pagamento del debito in 48 mesi, con scorporo degli interessi passivi per un importo di euro 40.000,00.
Sotto il profilo contabile, il costo iniziale da imputare tra le immobilizzazioni materiali è pari a euro 460.000,00. Su questo importo si determinano le quote di ammortamento.
La scelta del Fisco – Un aspetto importante trattato dalla Circolare, riguarda le società che redigono il bilancio secondo le nuove disposizioni previste dal D. lgs. n. 139/2015.
In pratica, viene stabilito che, ai soli fini della quantificazione del beneficio fruibile, per la determinazione del costo agevolabile non rilevino i diversi criteri di quantificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali e per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile.
Nei fatti, la soluzione scelta dall’Agenzia delle Entrate è la seguente: l’iper ammortamento si applica sul costo del bene e, quindi, nell’esempio, su euro 500.000,00.
Sul punto, prevale, dunque, il dato letterale della norma che vuole la maggiorazione del 150 per cento applicabile al costo del bene al lordo dei contributi in conto impianti.
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