+39 035 321724
info@bgitaliasrl.it
flagIngleseflagSpagnolo
flagItaliano
Twitter
LinkedIn
B&G Italia srl
  • Home
  • Identità
  • Servizi
    • Contabilità e bilanci
    • Commercio Internazionale
    • Consulenza amministrativa e commerciale
    • Consulenza Fiscale
    • Consulenza aziendale, societaria e commerciale
    • Consulenza legale
    • Internazionalizzazione delle imprese
      • Articoli di Silvana
      • Progetti conclusi
  • Opportunità d’affari
    • Agroalimentare
    • Design
    • Metalmeccanica
  • Chiedi al professionista
  • News
  • Contatti

Contributi ENASARCO: l’omesso versamento non è mai reato

4 Luglio 2017silvanaNews

Cassazione Penale, sentenza pubblicata il 3 luglio 2017

SENTENZA
L’omesso versamento dei contributi ENASARCO per gli Agenti di commercio è sanzionabile solo in via amministrativa. È quanto ha chiarito la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza 31900/17.

Precisamente i Giudici di legittimità hanno enunciato il seguente principio di diritto:

  • “l’omesso versamento dei contributi ENASARCO per gli Agenti di commercio non configura il reato di cui all’art. 2, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, previsto solo per le omissioni dei pagamenti relativi alle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti e non anche per altre omissioni relative a lavoratori non dipendenti, ma è sanzionato in via amministrativa dall’art. 36 del Regolamento ENASARCO.”

Alla luce di questo principio di diritto la Suprema Corte ha assolto, con la formula “perché il fatto non sussiste”, un imprenditore bresciano che ha omesso di versare alla fondazione ENARSARCO le ritenute previdenziali operate sulle fatture provvisionali emesse dagli Agenti di commercio e dai medesimi liquidati, per un importo complessivo di poco superiore a 6.000,00 euro.

Il Tribunale, essendo il suddetto importo ben al di sotto della soglia di rilevanza penale (euro 10.000,00) prevista dall’articolo 2 della L. n. 638/83, come riformato dal D.L. n. 8 del 2016, ha emesso sentenza di non luogo a procedere, con trasmissione degli atti all’INPS; ma l’imprenditore ha sottoposto il caso alla Suprema Corte, censurando la decisione del Giudice di merito sotto due profili:

  • gli Agenti di commercio sono dei lavoratori autonomi e quindi le omissioni contributive nei loro confronti non possono rientrare nella norma sopra citata, che prevede solo i rapporti di lavoro di tipo subordinato;
  • gli atti non avrebbero dovuto essere trasmessi all’INPS bensì all’ENASARCO, che esercita la vigilanza ispettiva ai fini dell’accertamento del versamento dei contributi dovuti, e quindi gli sono conferiti i poteri di cui all’articolo 3 L. 638/83.

Per la Suprema Corte il ricorso è fondato.

Il reato di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali si riferisce solo ed esclusivamente alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, e non anche ad altre forme di ritenute previdenziali e – scrivono gli Ermellini – “l’Agente di commercio non può considerarsi lavoratore dipendente, ma autonomo, o a seconda dei casi parasubordinato […] tanto che la sua attività può essere assoggettata ad IRAP.”

Si aggiunga che l’articolo 33, comma 1, della Legge n. 12 del 1973 prevedeva in via autonoma il reato di omesso versamento dei contributi per gli Agenti o rappresentanti di commercio, poi depenalizzato, e ora ai sensi dell’articolo 36, comma 1, del Regolamento ENASARCO l’omissione dei pagamenti è sanzionata in via amministrativa (“I preponenti che non provvedano entro il termine stabilito al pagamento dei contributi di cui agli articoli 4 e 6 ovvero vi provvedano in misura inferiore a quella dovuta sono tenuti al pagamento di una sanzione, in ragione d’anno, pari al Tasso Ufficiale di Riferimento maggiorato di 5,5 punti, nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie. La sanzione non può essere superiore al 40% dell’importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza prevista”).

Pertanto i Giudici di legittimità, mancando l’elemento oggettivo del reato contestato, hanno annullato la sentenza impugnata senza rinvio.

Autore: PAOLA MAURO. Redazione Fiscal Focus. Direttore Antonio Gigliotti.

wordpress theme by initheme.com

Condividi:

  • Stampa
  • LinkedIn
  • Skype
  • Twitter
Dott.ssa Silvana Bruce

Dott.ssa Silvana Bruce

Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

Visualizza Profilo Completo →

Articoli recenti

  • Fattura di acquisto UE e nota di credito tra SdI ed esterometro 11 Febbraio 2021
  • ISA per il periodo d’imposta 2020: chi sono i contribuenti esclusi 11 Febbraio 2021
  • Bonus Covid 19 ai professionisti: non concorre alla formazione del reddito imponibile 4 Febbraio 2021
  • Deduzione dell’IMU dall’imponibile IRES: rileva il principio di inerenza 3 Febbraio 2021
  • Il momento di effettuazione dell’operazione e l’obbligo di fatturazione 25 Gennaio 2021
  • ISA 2021 in arrivo: tra correttivi Covid e nuove cause di esclusione 25 Gennaio 2021
  • Società non operative: l’impatto della crisi 2020 22 Gennaio 2021
  • Nuova Sabatini 22 Gennaio 2021
B&G Italia S.r.l. - PI 03323770168 Copyright 2016 | Privacy Policy |