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Contabilità ordinaria per opzione

28 Gennaio 2014silvanaNews

Gli adempimenti a cui è tenuto il contribuente

Premessa – Il contribuente “naturalmente” in contabilità semplificata può volontariamente adottare la contabilità ordinaria. In tale ipotesi dovrà essere esercitata un’apposita opzione secondo quanto previsto dal D.P.R. 442/97.
Ordinaria per opzione – L’art. 18, sesto comma, del D.P.R. n. 600/1973 prevede che il contribuente in regime di contabilità semplificata possa volontariamente optare per il regime contabile ordinario. L’opzione, nella maggior parte dei casi, deriva dalla percezione della necessità di effettuare rilevazioni contabili più complete, con l’inclusione della rilevazione degli aspetti patrimoniali dei fatti amministrativi.

Comunicazione –
L’effetto dell’opzione alla contabilità ordinaria è da esprimere “a posteriori” attraverso la dichiarazione annuale IVA, in un apposito rigo del quadro VO e decorre dal periodo d’imposta nel corso del quale la scelta viene esercitata. La durata dell’opzione è annuale (art. 3 del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442) e resta valida sino alla revoca; trascorso il periodo di un anno l’opzione rimane valida finché il contribuente, attraverso un comportamento concludente, cessa di applicare il sistema ordinario (cfr. circolare 27 agosto 1998, n. 209/E, par. 4). Il modello IVA 2014 prevede, a tal fine, il rigo VO20, casella 1 da barrare per comunicare l’opzione effettuata.
Comportamento concludente – Si segnala, però, che ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, l’opzione o la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente stesso o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili. Ai sensi del successivo art. 2 del D.P.R. n. 442/1997, le opzioni e le revoche previste in materia di IVA e di imposte dirette devono essere comunicate nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata.

Gli adempimenti – Per comportamento concludente deve essere intesa l’effettuazione, da parte del contribuente, di adempimenti che presuppongono una scelta inequivocabile rispetto al regime contabile da utilizzare, osservandone i relativi obblighi, in luogo di quello operante come regime di base; ciò, ferma restando la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per avvalersi del regime opzionale (par. 1, C.M. 27 agosto 1998, n. 209/E e circolare 24 agosto 2001, n. 80/E).

Revoca –
Come sopraindicato l’opzione, trattandosi di un regime contabile, ha la durata minima di un anno e resta valida fino a revoca. A tal fine nel quadro VO della Dichiarazione Iva al rigo VO20 è presente la casella 2 che deve essere barrata dalle suddette imprese minori che intendono comunicare la revoca dell’opzione esercitata.
Esonero dalla presentazione del mod. Iva – Da ultimo si rileva che nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA, il contribuente ha la possibilità di presentare il quadro VO in allegato alla dichiarazione dei redditi, barrando la casella “quadro VO” nel riquadro “tipo di dichiarazione” del frontespizio.

Autore: Redazione Fiscal Focus

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Dott.ssa Silvana Bruce

Dott.ssa Silvana Bruce

Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

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