+39 035 321724
info@bgitaliasrl.it
flagIngleseflagSpagnolo
flagItaliano
Twitter
LinkedIn
B&G Italia srl
  • Home
  • Identità
  • Servizi
    • Contabilità e bilanci
    • Commercio Internazionale
    • Consulenza amministrativa e commerciale
    • Consulenza Fiscale
    • Consulenza aziendale, societaria e commerciale
    • Consulenza legale
    • Internazionalizzazione delle imprese
      • Articoli di Silvana
      • Progetti conclusi
  • Opportunità d’affari
    • Agroalimentare
    • Design
    • Metalmeccanica
  • Chiedi al professionista
  • News
  • Contatti

Condomini: oggi l’ultimo giorno per l’invio dei dati all’Anagrafe Tributaria

7 Marzo 2017silvanaNews

L’adempimento è finalizzato alla predisposizione della precompilata

Premessa – Gli amministratori di condominio hanno tempo fino a oggi per l’invio dei dati all’Anagrafe Tributaria ai fini della predisposizione della ormai imminente dichiarazione precompilata. Si ricorda che i dati da comunicare fanno espresso riferimento alle spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché relative all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

La scadenza di oggi è legata ad un comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate con il quale in precedenza il termine del 28 febbraio era stato appunto prorogato al 7 marzo visto il carattere di novità dell’adempimento in commento che aveva creato qualche problematica soprattutto a livello operativo.

Normativa e prassi- Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte del Fisco, a partire dai dati relativi al 2016, gli amministratori di condominio trasmettono in via telematica all’Amministrazione Finanziaria, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Nella comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condomini.

A livello operativo è necessario ribadire quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate; l’amministratore di condominio deve comunicare all’Amministrazione Finanziaria, quale soggetto a cui è attribuita la spesa:

  • colui che gli è stato indicato come tale dal proprietario;
  • in assenza di comunicazione da parte del proprietario, l’amministratore indica semplicemente quale soggetto a cui è attribuita la spesa il proprietario medesimo.

L’amministratore di condominio, quindi, per la compilazione della comunicazione da inviare all’Agenzia delle Entrate, non deve tener conto dell’intestazione del conto bancario/postale utilizzato dal proprietario o da altri per il pagamento della quota condominiale. Al riguardo, si precisa che nel campo 21 della comunicazione “Flaq pagamento” va indicato se il pagamento è stato interamente corrisposto al 31 dicembre dell’anno di riferimento oppure se il pagamento è stato parzialmente o interamente non corrisposto alla medesima data. Tale ultima precisazione è sicuramente legata all’effettiva detraibilità delle spese nella prossima dichiarazione dei redditi. A tal proposito la Circolare del “Min. Finanze – Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. III n°122/99” aveva chiarito al fine dell’ottenimento del beneficio fiscale legato ai lavori di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica in caso di spese relative a parti comuni condominiali la detrazione compete con riferimento all’anno di effettuazione del bonifico bancario da parte dell’amministratore e nel limite delle rispettive quote dello stesso imputate ai singoli condomìni e da quest’ultimi effettivamente versati al condominio al momento della presentazione della dichiarazione anche anticipatamente o posticipatamente rispetto alla data di effettuazione del bonifico.

Autore: ANDREA AMANTEA – Redazione Fiscal Focus

wordpress theme by initheme.com

Condividi:

  • Stampa
  • LinkedIn
  • Skype
  • Twitter
Dott.ssa Silvana Bruce

Dott.ssa Silvana Bruce

Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

Visualizza Profilo Completo →

Articoli recenti

  • SCHEDE DECRETO LEGGE – AGENZIA DELLE ENTRATE 23 Marzo 2020
  • Accertamento 18 Marzo 2020
  • Indennità una tantum di 600 euro 18 Marzo 2020
  • Professionisti fuori (o quasi) dal decreto Cura Italia 18 Marzo 2020
  • Coronavirus: nuovo modulo di autodichiarazione per soggetti in quarantena o contagiati 18 Marzo 2020
  • “Esterometro” e “spesometro”: bene proroga, ma restano criticità 14 Febbraio 2019
  • Forfetario: il possesso di partecipazioni e la trasformazione “involutiva” in ditta individuale 14 Febbraio 2019
  • Omologazione degli accordi di ristrutturazione senza adesione del fisco 12 Febbraio 2019
B&G Italia S.r.l. - PI 03323770168 Copyright 2016 | Privacy Policy |