La scadenza di oggi è legata ad un comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate con il quale in precedenza il termine del 28 febbraio era stato appunto prorogato al 7 marzo visto il carattere di novità dell’adempimento in commento che aveva creato qualche problematica soprattutto a livello operativo.
Normativa e prassi- Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte del Fisco, a partire dai dati relativi al 2016, gli amministratori di condominio trasmettono in via telematica all’Amministrazione Finanziaria, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Nella comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condomini.
A livello operativo è necessario ribadire quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate; l’amministratore di condominio deve comunicare all’Amministrazione Finanziaria, quale soggetto a cui è attribuita la spesa:
L’amministratore di condominio, quindi, per la compilazione della comunicazione da inviare all’Agenzia delle Entrate, non deve tener conto dell’intestazione del conto bancario/postale utilizzato dal proprietario o da altri per il pagamento della quota condominiale. Al riguardo, si precisa che nel campo 21 della comunicazione “Flaq pagamento” va indicato se il pagamento è stato interamente corrisposto al 31 dicembre dell’anno di riferimento oppure se il pagamento è stato parzialmente o interamente non corrisposto alla medesima data. Tale ultima precisazione è sicuramente legata all’effettiva detraibilità delle spese nella prossima dichiarazione dei redditi. A tal proposito la Circolare del “Min. Finanze – Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. III n°122/99” aveva chiarito al fine dell’ottenimento del beneficio fiscale legato ai lavori di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica in caso di spese relative a parti comuni condominiali la detrazione compete con riferimento all’anno di effettuazione del bonifico bancario da parte dell’amministratore e nel limite delle rispettive quote dello stesso imputate ai singoli condomìni e da quest’ultimi effettivamente versati al condominio al momento della presentazione della dichiarazione anche anticipatamente o posticipatamente rispetto alla data di effettuazione del bonifico.
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