Stando a un gruppo di sentenze della Suprema Corte (Sez. 6^ T, n. 3243, 9036 e 25572 del 2013), l’Amministrazione finanziaria può sindacare l’entità del compenso corrisposto dalla società agli amministratori laddove appaia sproporzionato e non giustificato da una valida ragione economica. La deducibilità dei compensi degli amministratori di società, infatti, non implica che gli uffici finanziari siano vincolati alla misura indicata in deliberazioni sociali o contratti, rientrando nei normali poteri dell’ufficio la verifica dell’attendibilità economica delle rappresentazioni esposte nel bilancio e nella dichiarazione.
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