Possibile detrarre dall’IRPEF il 50% dell’IVA pagata
Premessa – Secondo il Notariato (Studio n. 7-2016/T) è possibile detrarre dall’IRPEF il 50% dell’IVA pagata anche in caso di acquisto d’ immobile residenziale effettuato avendo come venditore un’impresa che abbia ristrutturato l’immobile. Ciò risulta di orientamento diverso rispetto a quanto sostenuto dall’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2016. Agevolazione – La Legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 56, L. 28 dicembre 2015, n. 208) prevede una nuova detrazione IRPEF, pari al 50 per cento dell’IVA corrisposta relativa agli acquisti, effettuati entro il 31 dicembre 2016, di unità immobiliari residenziali, di classe energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici. Presupposto soggettivo – La lettera della disposizione in rassegna, ove interpretata rigorosamente, limita la detrazione IRPEF alle sole cessioni effettuate dalle imprese costruttrici. Sembrerebbero così escluse le imprese di “ripristino” o c.d. “ristrutturatrici”, cioè le imprese che acquistano un fabbricato ed eseguono o fanno eseguire sullo stesso gli interventi edilizi elencati dall’art. 3, comma 1, lett. c), d) ed f) del Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. n. 380/2001). L’interpretazione negativa, cioè la non spettanza della detrazione dell’IVA applicata alle cessioni effettuate dalle imprese di “ripristino” è stata confermata dall’Agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco 2016. Tuttavia l’interpretazione dell’Amministrazione Finanziaria non può essere condivisa. L’Agenzia delle Entrate ha fondato la soluzione negativa circa la non spettanza della detrazione principalmente su un’interpretazione letterale della norma. In particolare, è stato precisato che “Dal tenore letterale della norma si desume che il presupposto agevolativo sia l’acquisto d’ immobili nuovi (ovvero quelli per i quali non sia intervenuto un acquisto intermedio) venduti direttamente dalle imprese costruttrici dei medesimi. Restano pertanto escluse le vendite effettuate da imprese che hanno solo eseguito lavori di recupero edilizio, per le quali potrebbero tuttavia ricorrere i presupposti per la diversa agevolazione di cui al comma 3, dell’articolo 16-bis, del TUIR”. Parere del Notariato – Secondo il Notariato in realtà, in base ad un’interpretazione di tipo sistematico, sembra ragionevolmente sostenibile una soluzione diversa rispetto a quella eccessivamente rigorosa dell’Agenzia delle Entrate. Il legislatore ha inteso “equilibrare” il costo degli oneri fiscali assolti dall’acquirente al momento del rogito. Le cessioni di unità immobiliari di tipo abitativo soggette ad IVA e poste in essere dalle imprese costruttrici danno luogo ad un livello d’ imposizione più elevata. La base imponibile è costituita dal corrispettivo. Invece le cessioni dei medesimi immobili, poste in essere da soggetti non costruttori, soggiacciono ad un prelievo meno oneroso. Ciò in quanto la base imponibile è nella maggior parte dei casi costituita dal valore catastale con la conseguente riduzione dell’onere fiscale rappresentato dall’imposta di registro. Con la modifica normativa in rassegna il legislatore ha inteso, come ricordato, rendere più equilibrata la tassazione, consentendo agli acquirenti degli immobili, le cui cessioni sono soggette (imponibili) ad IVA, il “recupero”, sotto forma di detrazione IRPEF, di una parte dell’imposta pagata. Detrazione IVA – La medesima esigenza si manifesta per le cessioni d’ immobili poste in essere dalle imprese di ripristino o ristrutturatrici. Solitamente le predette cessioni sono imponibili ai fini IVA. Una soluzione negativa, nel senso di negare la detrazione il diritto alla detrazione per il solo fatto che la cessione dell’immobile è effettuata da un’impresa non costruttrice, risulterebbe in contrasto con la ratio dell’intervento normativo. La soluzione negativa laddove si ritenesse, come effettuato dall’Agenzia delle Entrate, di dover escludere dal beneficio le cessioni immobiliari poste in essere dalle imprese di ripristino/ristrutturatrici, renderebbe molto più oneroso il costo delle imposte. In tale ipotesi sarebbe ben più conveniente acquistare lo stesso immobile da un “privato” e non da un’impresa “ristrutturatrice”. Per tale ragione, superando un’interpretazione rigorosamente letterale, sembra potersi affermare che il diritto alla detrazione dall’IRPEF del 50 per cento dell’IVA riguarda anche le cessioni d’ immobili residenziali poste in essere dalle predette imprese di “ripristino”.