Si prescrivono in cinque anni le sanzioni derivanti da una cartella di pagamento divenuta definitiva per mancata impugnazione. La prescrizione decennale si applica solo se la definitività della sanzione deriva da una sentenza passata in giudicato. È quanto emerge dall’ordinanza n. 12715/16 della Sesta Sezione Civile -T della Cassazione.
La controversia concerne un avviso di pagamento notificato al contribuente nel 2012 e preceduto dalla notifica, nel 2002, di una cartella di pagamento riguardante tributi erariali, sanzioni e interessi per l’anno 1995.
Nel ricorso introduttivo il contribuente ha eccepito l’intervenuta prescrizione quinquennale, limitatamente agli importi per sanzioni e interessi; e questa eccezione è stata accolta dalla CTP. Di tutt’altro avviso la CTR, che difatti ha accolto l’appello proposto dall’Agente della riscossione.
La Commissione Tributaria Regionale di Bari, quindi, in riforma della decisione di primo grado ha ritenuto legittimo l’avviso di pagamento.
Ebbene, investita dell’esame della controversia, la Suprema Corte ha ritenuto di potere decidere la causa nel merito, a favore del contribuente.
I giudici di secondo grado non hanno considerato che “il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell’art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente e in via generale la cosiddetta ‘actio iudicati’, mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabilevale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall’art. 20 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 […]” (cfr. Cass. S.U. n. 25790/2009).
Nel caso di specie, dove la definitività della sanzione non dipende da provvedimento giurisdizionale irrevocabile, la CTR avrebbe dovuto ritenere applicabile il termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 20 comma 3 del D.Lgs. n. 472/97 (“Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L’impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento.”).
Pertanto, in accoglimento del ricorso del contribuente, la Suprema Corte ha cassato l’impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha accolto il ricorso introduttivo per sanzioni e interessi.
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