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Cartelle esattoriali. Pignoramento di Equitalia

8 Maggio 2015silvanaNews
In materia di esecuzione esattoriale, se il contribuente – nella specie interessato da un pignoramento pressi terzi – impugna l’atto presupposto (cartella di pagamento o avviso di mora) chiedendone l’annullamento per irregolarità formali dell’atto e della sua notificazione, non è ammessa l’opposizione agli atti esecutivi dinanzi al Tribunale e la cognizione è riservata alla Commissione tributaria.

Se invece il contribuente impugna l’atto di pignoramento (atto che dà inizio al processo esecutivo per espropriazione anche quando vi procede il concessionario) per sentirlo dichiarare nullo, facendo valere vizi propri dell’atto o della sua notificazione oppure il vizio derivante dall’omessa notificazione dell’atto presupposto, l’opposizione agli atti esecutivi dinanzi al giudice ordinario è ammissibile, anche se l’atto presupposto della cui notificazione si tratta è una cartella di pagamento o un avviso contenente l’intimazione ad adempiere.

È quanto si apprende dalla sentenza 7 maggio 2015 n. 9246 della Corte di Cassazione – Terza Sezione Civile.

Gli ermellini hanno rigettato il ricorso proposto dal contribuente, avverso la decisione del Tribunale di dichiarare inammissibile l’opposizione proposta contro un pignoramento presso terzi, sia per crediti di natura tributaria sia per crediti di natura non tributaria.

Investita della questione, la Suprema Corte, per quanto qui interessa, ha confermato il verdetto del giudice di merito, correggendone tuttavia la motivazione, posto che, al fine di valutare l’ammissibilità dell’opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 57 del D.P.R. 602/73, occorre dare rilevo, non al vizio che la parte ha dedotto, ma all’atto fatto oggetto d’impugnazione.

La Corte ha poi fornito un importante chiarimento per quanto concerne la prova della regolare notifica della cartella esattoriale.

A proposito dell’opposizione agli atti esecutivi, la Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: in materia di riscossione coattiva di crediti tributari, la correttezza del relativo procedimento è assicurata mediante il rispetto della sequenza procedimentale della notificazione della cartella di pagamento e – se l’espropriazione non è iniziata entro un anno – dalla notificazione dell’avviso contenente l’intimazione ad adempiere previsto dall’art. 50, comma secondo, del D.P.R. 602/1973, cui segue l’atto di pignoramento. Pertanto, l’omissione della notifica dell’uno e/o dell’altro degli atti presupposti costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto di pignoramento col quale inizia l’espropriazione forzata. L’opposizione agli atti esecutivi avverso l’atto di pignoramento, che si assume viziato, è ammissibile dinanzi al giudice ordinario, ai sensi dell’articolo 57 del D.P.R. citato e dell’articolo 617 cod. proc. civ., anche quando ne venga fatta valere la nullità per omessa notificazione della cartella di pagamento e dell’intimazione ad adempiere, con la conseguenza che, in tal caso, il giudice dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica all’esclusivo fine di pronunciarsi sulla nullità dell’atto conseguenziale.

In tema di notifica delle cartelle di pagamento ai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. n. 602/73, “la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione”.

Autore: Redazione Fiscal Focus

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Dott.ssa Silvana Bruce

Dott.ssa Silvana Bruce

Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

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