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Canone di locazione: per l’omissione in arrivo altre 60mila lettere di compliance

25 Ottobre 2016silvanaNews

AVVISO AGENZIA

Premessa – Saranno altre 60mila le lettere che l’Agenzia delle Entrate invierà ai contribuenti persone fisiche che nell’anno 2012 (Modello Unico/2013 o Modello 730/2013) hanno percepito e non dichiarato (in tutto o in parte), redditi di fabbricati derivanti da contratti di locazione di immobili, compresi quelli soggetti a cedolare secca. Tali lettere si aggiungono alla precedente tranche riguardante sempre l’anno 2012, ma con riferimento ad altre tipologie reddituali omesse.

Ad annunciarlo è il comunicato stampa apparso ieri sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate, dove si legge anche che le predette lettere saranno recapitate tramite posta ordinaria o, per i titolari di partita Iva, agli indirizzi Pec registrati nell’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC), mentre, se si vuole conoscere il dettaglio delle anomalie contestate si dovrà consultare il cassetto fiscale dell’Agenzia stessa.

Cosa può fare il contribuente – Una volta ricevuta la lettera il contribuente se ritiene che la violazione contestata non sussista, può chiarire immediatamente la propria posizione mettendosi in contatto con i numeri degli uffici dell’Agenzia delle Entrate (ossia 848.800.444, da telefono fisso oppure 06/96668907, da cellulare). In alternativa può anche utilizzare il canale Civis o recarsi direttamente ad uno degli Uffici Territoriali delle Direzioni Provinciali dell’Agenzia stessa.

Qualora, invece, egli ritenga che quanto contestatogli sia corretto, può, presentare una dichiarazione integrativa e versare le maggiori imposte dovute, i relativi interessi e le sanzioni previste per l’infedeltà dichiarativa ma in misura ridotta a titolo di ravvedimento operoso.
In tal caso la riduzione sanzionatoria che troverà applicazione sarà quella prevista dalla lettera b-ter) comma 1 art. 13 D.Lgs. 472/1997, (ossia 1/6). Ne consegue che, essendo la sanzione minima prevista per l’infedeltà dichiarativa pari al 90% della maggiore imposta dovuta (comma 2 art. 1 D.Lgs. 471/1997) applicando la riduzione, la sanzione scende al 15% (1/6 del 90%).

Tuttavia, occorre tener presente che nel caso in cui ad essere omesso sia stato un canone soggetto a regime della cedolare secca, la riduzione sanzionatoria sarà minore, ossia:

  • 1/6 del 180% (30%) della maggiore imposta, se i canoni sono stati dichiarati solo parzialmente;
  • 1/6 del 240% (40%) della maggiore imposta, nel caso in cui i canoni non siano stati dichiarati integralmente.

A tal proposito, si ricorda, infatti, che ai sensi del comma 7 dell’art. 1 D.Lgs. 471/1997, nelle ipotesi di cui all’articolo 3 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (ossia canone di affitto soggetto a cedolare secca), se nella dichiarazione dei redditi il canone derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo non è indicato o è indicato in misura inferiore a quella effettiva, si applicano in misura raddoppiata, rispettivamente, le sanzioni amministrative previste dai commi 1 e 2 del citato articolo 1.

Infine, nel comunicato stampa di ieri, l’Agenzia ricorda di aver reso disponibile ai fini del calcolo corretto della sanzione dovuta ed ai fini del corretto comportamento da assumere a fronte della lettera recapitata, due importanti strumenti, ossia rispettivamente:

  • un calcolatore automatico raggiungibile online all’indirizzo;http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/strumenti;
  • e una guida completa in formato pdf nella sezione “l’Agenzia comunica” del proprio sito istituzionale.
Autore: PASQUALE PIRONE. Redazione Fiscal Focus.
 

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Dott.ssa Silvana Bruce

Dott.ssa Silvana Bruce

Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

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