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Bilancio: ultimi giorni per ricorrere al differimento

27 Marzo 2017silvanaNews

STUDIO LAVORO

Ultimi giorni, per gli amministratori delle società, per deliberare il ricorso al maggior termine di 180 giorni per la convocazione dell’assemblea dei soci cui sottoporre il bilancio d’esercizio.

È questa una scadenza importante, soprattutto quest’anno, in considerazione dell’intervenuta riforma del bilancio, che, comportando maggiori adempimenti in capo ai redattori, potrebbe giustificare il ricorso al maggior termine di 180 giorni, in luogo dei 120 giorni ordinariamente previsti, come tra l’altro chiarito dal CNDCEC con il suo comunicato del 16 gennaio 2017.

Ma andiamo con ordine, e ricordiamo quelli che sono gli adempimenti e le scadenze legate all’approvazione del bilancio.

Le scadenze – In realtà, la norma non prevede uno specifico termine per la redazione del progetto di bilancio, ma è comunque necessario che gli amministratori provvedano in tempo utile per:

  • poter consegnare agli organi di controllo il progetto di bilancio almeno trenta giorni prima del termine fissato per la presentazione ai soci;
  • poter depositare, presso la sede sociale, il progetto di bilancio, nei quindici giorni che precedono l’assemblea dei soci.

Pertanto:

  • nelle società nelle quali è presente l’organo di controllo, è necessario approvare il progetto di bilancio entro il 31 marzo 2017;
  • nelle società nelle quali non è presente l’organo di controllo, il progetto di bilancio può essere approvato entro il 15 aprile 2017.

Il maggior termine di 180 giorni – Ai sensi dell’articolo 2364 cod. civ., è possibile presentare ai soci il bilancio entro il maggior termine di 180 giorni: come già anticipato, quest’anno molte potrebbero essere le società che ricorreranno al differimento, in considerazione dei maggiori adempimenti imposti dalla riforma.

Come verificare, dunque, se sussistono le condizioni per il differimento?
In primo luogo è necessario analizzare lo statuto: solo in presenza di un’apposita clausola statutaria, infatti, è possibile ricorrere al maggior termine di 180 giorni.

Successivamente si rende necessario verificare se sussistono le condizioni previste dalla norma, ovvero:

  • se la società redige il bilancio consolidato,
  • se sono presenti particolari esigenze, riguardanti la struttura o l’oggetto della società, che lo richiedono.

Le “particolari esigenze” non devono essere indicate, nel loro dettaglio, nello statuto, ma è comunque necessario che gli amministratori le individuino in un apposito verbale del consiglio di amministrazione, il quale sarà poi trasmesso all’organo di controllo, che verificherà, tra l’altro, anche la validità dei motivi.

Quest’anno, come già segnalato, gli amministratori potranno indicare, quale causa che giustifica il differimento, l’intervenuta riforma del bilancio.
Ciò in quanto:

  • i principi contabili sono stati emanati nella loro versione aggiornata soltanto il 22.12.2016;
  • è necessario adattare i dati comparativi al 31.12.2015;
  • gli impatti fiscali della riforma sono stati definiti soltanto in sede di conversione del Decreto Milleproroghe (Decreto Legge 244/2016, convertito, con modificazioni, in Legge 27 febbraio 2017, n. 19).

Obblighi di informativa – È necessario ricordare che, in ogni caso, gli amministratori dovranno indicare nella relazione sulla gestione (o, in mancanza, nella Nota Integrativa) le ragioni della dilazione.
La mancata indicazione dei motivi di differimento può incidere sui profili di responsabilità degli amministratori nei confronti della società.

Impatti sui termini di versamento delle imposte – Il ricorso al maggior termine di 180 giorni comporta effetti anche ai fini del versamento delle imposte.

Infatti:

  • le società per le quali vige l’ordinario termine di 120 giorni devono versare le imposte entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello della chiusura dell’esercizio;
  • le società che possono beneficiare del maggior termine di 180 giorni, possono versare le imposte entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.

Si ricorda che, in entrambi i casi, è possibile versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40%.

Autore: Redazione Fiscal Focus. Direttore Antonio Gigliotti.

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Dott.ssa Silvana Bruce

Dott.ssa Silvana Bruce

Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

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