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Bilancio per le micro-imprese: i valori da verificare

21 marzo 2017silvanaNews

BILANCIO STUDIO PROFESSIONISTA

Il bilancio, da quest’anno, si fa in tre: bilancio per le micro-imprese, bilancio abbreviato e bilancio ordinario.

Le disposizioni di riferimento sono:

  • l’articolo 2435-bis cod. civ. (dedicato al bilancio abbreviato);
  • l’articolo 2435-ter cod. civ. (dedicato al bilancio per le micro-imprese).

Si tratta di norme “gemelle”, le quali si distinguono unicamente per i parametri dimensionali previsti.

Più precisamente, per poter redigere il bilancio per le micro-imprese, le società, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non devono aver superato due dei seguenti limiti:

  1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
  2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
  3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.

Per la redazione del bilancio abbreviato i limiti previsti sono invece i seguenti:

  1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
  2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
  3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.

I limiti dimensionali – Si rende quindi necessario analizzare come devono essere calcolati i valori per verificare il rispetto dei richiamati limiti dimensionali:

  • per quanto riguarda l’attivo dello stato patrimoniale, si ritiene che a rilevare sia la somma degli importi riportati nelle voci A), B), C) e D) dell’attivo patrimoniale;
  • con riferimento al secondo limite è necessario verificare l’importo indicato nella voce A.1) del conto economico, che rappresenta il valore dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, al netto dei resi, sconti, abbuoni, e premi;
  • infine, il terzo limite è rappresentato dal numero di dipendenti, calcolato sulla base dell’occupazione media giornaliera nell’esercizio di riferimento.

Gli importi, così individuati, non devono essere ragguagliati ad anno nel caso in cui l’esercizio non sia coincidente con anno solare (si pensi, a mero titolo di esempio, all’esercizio di costituzione della società).

Dubbi potrebbero poi sorgere nel caso in cui i limiti superati non siano uguali nei due anni di riferimento.
Ipotizziamo, a tal proposito, che una società nel 2014 abbia superato i limiti dell’attivo e dei ricavi, mentre, nel successivo esercizio 2015 abbia superato i limiti dell’attivo e dei dipendenti: in questo caso la società potrà comunque beneficiare delle semplificazioni previste per il bilancio abbreviato (o per le micro-imprese)?
Ebbene, con riferimento al quesito prospettato, deve ritenersi che la coincidenza o meno della tipologia di limiti sia irrilevante, ragion per cui la società in commento non potrà beneficiare delle disposizioni in materia di bilancio abbreviato (o per le micro-imprese) e dovrà quindi redigere il bilancio ordinario (o abbreviato).

I dubbi – La norma, nel richiamare i limiti dimensionali per la redazione del bilancio abbreviato per le micro-imprese parla di società che “per due esercizi consecutivi” non abbiano superato i limiti previsti: ma il bilancio per le micro-imprese può essere redatto già dal secondo esercizio in cui non sono superati i limiti, oppure è necessario aspettare che siano presenti due esercizi per i quali si verifica il non superamento, per poi redigere il bilancio nel terzo esercizio?

Sebbene legislatore non sia mai intervenuto per fornire chiarimenti sul punto, è possibile far riferimento ad un documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti del 26 novembre 2012, con il quale è stato chiarito quanto segue: “pur esistendo diverse interpretazioni sul significato delle parole “per due esercizi consecutivi” e “per il secondo esercizio consecutivo”, in un’ottica prudenziale si ritiene opportuno usufruire della facoltà prevista dal primo comma a partire dal bilancio relativo all’esercizio successivo a quello nel quale non vengono superati per la seconda volta i limiti”.

Pertanto, se la società non ha superato i previsti limiti, per la prima volta, nell’esercizio 2015 e 2016, potrà redigere il bilancio per le micro-imprese solo nell’esercizio 2017, non potendo fruire del beneficio sin dal bilancio al 31.12.2016.

Un altro dubbio che è stato sollevato riguarda l’entrata in vigore delle novità.

Come sappiamo il D.Lgs. n. 139/2015 trova applicazione con riferimento ai bilanci decorrenti dal 1° gennaio 2016 o successivamente: con specifico riferimento alle micro-imprese, e considerata la necessità di verificare il mancato superato, per due esercizi consecutivi, dei previsti limiti, è possibile applicare le novità già nel 2016, oppure è necessario attendere che, per due esercizi dopo il 2016, non siano superati i limiti?

Ebbene, sul punto non dovrebbero esserci dubbi: anche in considerazione delle finalità della riforma, deve ritenersi che sia possibile redigere il bilancio per le micro-imprese per l’esercizio 2016 se nei due esercizi precedenti i previsti limiti non sono stati superati.

Non è invece necessario aspettare il 2018 per la redazione del bilancio per le micro-imprese.

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS. Direttore Antonio Gigliotti.

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Dott.ssa Silvana Bruce

Dott.ssa Silvana Bruce

Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

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