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Beni d’impresa nel vecchio redditometro

4 Aprile 2014silvanaNews

Spese a carico dell’azienda

Premessa – La Commissione tributaria regionale del Lazio (sent. n. 59/38/13) ha affermato che l’autovettura bene d’impresa non può essere considerata ai fini del redditometro e ciò in quanto, a prescindere dalla parziale indeducibilità, il costo è a carico dell’impresa.

Contenzioso – Gli accertamenti emessi fino al periodo d’imposta 2008 con il “vecchio” redditometro sono oggetto di numerosi contenziosi, per i quali l’Agenzia delle Entrate mantiene precise linee difensive, talvolta in contrasto con le pronunce della giurisprudenza sinora intervenute.

Beni impresa –
Una questione fortemente dibattuta è l’incidenza dei beni strumentali dell’impresa del contribuente. La posizione di frequente assunta dall’Agenzia prevede che sia onere del soggetto accertato provare detta strumentalità, evidenziando che sussistono tutte le condizioni richieste dalla norma per la deducibilità delle spese inerenti ai predetti beni.

Due condizioni –
L’Amministrazione pare così legare a due condizioni l’esclusione ai fini della determinazione redditometrica: l’inserimento nel libro dei cespiti ammortizzabili; la deducibilità dello stesso dal reddito d’impresa. Ne consegue che per tutti i beni a uso promiscuo, l’esclusione sarà verosimilmente in percentuale alla parte deducibile.

Autovettura –
Si pensi quindi all’autovettura ovvero a un immobile adibito anche ad abitazione, per i quali le regole di determinazione del reddito imponibile impongono delle percentuali di deducibilità stabilite per legge. In queste ipotesi, l’Agenzia considererà nel calcolo “redditometrico” il possesso del bene solo in misura pari alla percentuale indeducibile.

Ctr Lazio –
In proposito si segnala che la Commissione tributaria regionale del Lazio con la sent. n. 59/38/13 ha affermato che l’auto strumentale non può essere considerata ai fini del redditometro e ciò in quanto, a prescindere dalla parziale indeducibilità, il costo è a carico dell’impresa.

Beni in uso gratuito a terzi – Accade sovente che il contribuente, benché proprietario di un bene, lo dia in uso gratuito a terzi. L’Agenzia, in proposito, normalmente afferma che il mero affidamento a terzi non è di per sé idoneo ad escluderne la disponibilità in capo al contribuente. È necessario infatti provare che è questo stesso terzo a sostenerne ogni onere. Ne consegue che il soggetto accertato non dovrà solo dimostrare che quel determinato bene non è nella propria disponibilità (quindi producendo ad esempio contratti di comodato o simili), ma dovrà riuscire a provare che il mantenimento è interamente a carico dell’utilizzatore.

Beni d’epoca –
Spesso i contribuenti provano a escludere dal calcolo del reddito presunto i beni indice acquistati in epoca molto remota. In tali ipotesi, è consueto che l’Agenzia prescinda dall’epoca o dalla modalità di acquisizione (donazione, successione, ecc.) del bene, poiché ciò che rileva ai fini della presunzione è il mero possesso. Il motivo è radicato nella circostanza che possedere tali beni può voler dire sostenere dei costi di mantenimento, per l’uso, ecc. Va da sé che una possibile difesa in tal senso potrebbe essere volta a dimostrare che non sono stati sostenuti oneri di sorta. Si pensi a un auto d’epoca ricevuta in successione: se si dimostra che è priva di assicurazione, dovrebbe conseguirne che ne è precluso ogni uso, pertanto i costi derivanti da tale possesso sono quasi inesistenti. Può essere certamente rilevante, inoltre, l’obsolescenza degli stessi, in quanto sono proprio i coefficienti a prevedere una progressiva riduzione del valore in relazione all’età.

Autore: Redazione Fiscal Focus

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Dott.ssa Silvana Bruce

Dott.ssa Silvana Bruce

Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

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