L’amministratore che si ripaghi dei suoi crediti verso la società fallita relativi a compensi per il lavoro prestato, prelevando o comunque ottenendo dalla cassa sociale una somma congrua rispetto a tale lavoro, risponde non di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, ma di bancarotta preferenziale. Si configura, di contro, la fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione quando le somme ottenute o prelevate dalla cassa sociale non siano congrue rispetto al lavoro prestato.
In altre parole, per stabilire se ricorra o no il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, il giudice deve valutare la congruità della somma prelevata dalla cassa sociale rispetto al lavoro prestato dall’amministratore.
È quanto emerge dalla sentenza n. 48017/15 della Quinta Sezione Penale della Cassazione.
L’amministratore di una società, poi fallita, è stato riconosciuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione in relazione ad alcuni assegni ricevuti dal liquidatore a titolo di compensi e rimborso spese, per un valore complessivo di 24 mila euro.
La difesa ha sostenuto l’errore di diritto per avere il giudice di merito considerato i pagamenti in questione come “distrattivi” invece che come “preferenziali”.
Ebbene, la Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso proposto nell’interesse dell’imputato, quindi annullato con rinvio il verdetto pronunciato dal giudice di secondo grado.
In sede di rinvio la Corte d’appello dovrà considerare, fra l’altro, che l’amministratore che si ripaghi dei suoi crediti verso la società fallita relativi a compensi per il lavoro prestato, prelevando o comunque ottenendo dalla cassa sociale una somma congrua rispetto a tale lavoro, risponde non di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, ma di bancarotta preferenziale, grazie alla presenza dell’elemento caratterizzante di tale tipo di bancarotta rispetto alla fraudolenta patrimoniale, rappresentato dalla alterazione della par condicio creditorum, essendo irrilevante, al fine della qualificazione giuridica del fatto la specifica qualità dell’agente di amministratore della società.
È stato anche evidenziato che il giudice è tenuto a valutare la congruità o meno del prelevamento, perché ciò consente di accertare l’esistenza del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, in luogo della fattispecie di bancarotta preferenziale. “Se, infatti”, scrive la S.C., “la somma prelevata corrisponde a quanto normalmente percepito dall’amministratore a titolo di compenso negli anni precedenti quando la società non trovavasi in stato di dissesto o a quanto percepito dagli amministratori di società analoghe, non si può parlare di vantaggio indebito, avendo diritto chi abbia offerto una prestazione lavorativa al relativo compenso”. Il concetto di bancarotta fraudolenta è integrato dalla sottrazione del bene agli interessi dei creditori, finalità da escludersi, secondo gli ermellini, nell’ipotesi dell’amministratore che percepisca il compenso dovutogli.
wordpress theme by initheme.com