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Assegni familiari anche per le unioni civili

10 Marzo 2017silvanaNews
Premessa – L’ANF (assegno al nucleo familiare) è una prestazione a sostegno del reddito per le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente, i cui nuclei familiari siano composti da più persone e che abbiano redditi inferiori a quelli determinati ogni anno dal Legislatore e pubblicati dall’INPS.

L’assegno spetta per nucleo familiare che può essere composto da:

  • il richiedente lavoratore o il titolare della pensione;
  • il coniuge che non sia legalmente ed effettivamente separato, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia (gli stranieri poligami nel loro paese possono includere nel proprio nucleo familiare solo una moglie);
  • i figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno;
  • i figli ed equiparati maggiorenni inabili, purché non coniugati, previa autorizzazione (sono considerati inabili i soggetti che, per difetto fisico o mentale, si trovano nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro);
  • i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di “nuclei numerosi”, cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni, previa autorizzazione;
  • i fratelli, le sorelle del richiedente e i nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell’ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo nel caso in cui essi sono orfani di entrambi i genitori, non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non siano coniugati, previa autorizzazione.
  • i nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni, viventi a carico dell’ascendente, previa autorizzazione.

In caso di unione civile – In seguito alla Legge Cirinnà (Legge n. 76/2016), una delle domande ricorrente è se l’assegno in commento può essere richiesto anche nel caso di una coppia dello stesso sesso che si è unita in matrimonio civile, in base alle regole fissate dalla citata Legge.

È il caso, ad esempio, di due persone dello stesso sesso sposatesi, in cui uno dei due è lavoratore dipendente e vuole chiedere l’assegno per il coniuge. La risposta alla domanda è da darsi certamente in senso positivo, visto che con la citata Legge è stabilito che le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”.

A conferma di ciò è intervenuta anche la stessa INPS (anche se NON con un documento di prassi riguardante il caso dell’ANF) con il messaggio n. 5171 del 21 dicembre 2016, equiparando, in materia di diritto alle prestazioni previdenziali e pensionistiche, i coniugi dello stesso sesso a quelli eterosessuali.

Autore: PASQUALE PIRONE – Redazione Fiscal Focus

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Dott.ssa Silvana Bruce

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Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

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