Premessa – La SCIA, introdotta dalla Legge 30/7/2010 n.122 consente alle aziende di iniziare, modificare o cessare un’attività produttiva nel settore dell’artigianato, del commercio, industria, senza dover più attendere i tempi e le relative verifiche preliminari da parte degli enti di competenza.
La SCIA, ai sensi dell’art. 19 della Legge 241/90, produce infatti effetti immediati.
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione Maria Anna Madia, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all’articolo 5 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 ai fini dell’individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, e in riferimento anche a quelli per i quali si configura la necessita della risoluzione espressa o semplicemente una comunicazione preventiva. Sportello e Modello Unico – Una delle novità principali riguarda l’istituzione di uno sportello unico, di regola telematico al quale presentare la Scia e che avrà il compito di interfacciarsi con gli altri eventuali uffici amministrativi eventualmente interessati dal procedimento. Possono essere istituite anche più sedi di tale sportello, purché al solo scopo di garantire la pluralità dei punti di accesso sul territorio.
Le Amministrazioni statali devono inoltre adottare moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni nonché della documentazione da allegare.
L’amministrazione può chiedere all’interessato informazioni o documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’istanza, segnalazione o comunicazione e dei relativi allegati a quanto espressamente previsto.
È vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli indicati nel decreto, nonché di documenti in possesso di una Pubblica Amministrazione.
La richiesta al cittadino di ulteriori documenti rispetto a quelli previsti è considerata inadempienza sanzionabile sotto il profilo disciplinare.
Dell’avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni è rilasciata immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta, che attesta l’avvenuta presentazione dell’istanza, della segnalazione e della comunicazione e indica i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza.
Il provvedimento di sospensione dell’attività intrapresa è ora limitato ai soli casi di attestazioni non veritiere o di coinvolgimento d’interessi sensibili (ambiente, paesaggio, ecc.). Nel caso di Scia unica la possibilità di iniziare subito l’attività è circoscritta alle situazioni in cui non siano presupposte autorizzazioni o altri titoli espressi.
Se per lo svolgimento di un’attività soggetta a Scia sono necessarie altre Scia, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l’interessato presenta un’unica Scia allo sportello Unico.
L’amministrazione che riceve la Scia la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell’attività.
Si segnala comunque l’introduzione di una disposizione transitoria che consente a Regioni ed enti locali di adeguarsi al nuovo regime entro il 1º gennaio 2017.