L’accertamento analitico è un metodo noto come “contabile” e che, occorre precisare, consiste nella rettifica di uno o più singoli elementi positivi o negativi rilevanti ai fini della determinazione dei redditi determinati in base a scritture contabili, ossia, di una o più operazioni rilevanti ai fini Iva.
Ai sensi dell’articolo 39 del D.P.R n. 600/1973, l’Amministrazione Finanziaria, può procedere alla rettifica del reddito dichiarato quando non ci sia corrispondenza tra i dati indicati in bilancio e quelli in dichiarazione dei redditi; non siano state rispettate le disposizioni contenute nel TUIR e né tantomeno siano state dimostrate in modo certo e diretto l’inesattezza, la falsità e l’incompletezza degli elementi indicati in dichiarazione.
In sostanza, l’accertamento analitico, si basa su prove dirette dell’occultamento di ricavi, corrispettivi, altri proventi, dell’inesistenza materiale o dell’indeducibilità fiscale di costi, spese ed oneri, ossia dalla falsa rappresentazione di situazioni rilevanti ai fini Iva, consistenti in ogni genere di elementi di fatto che dimostrino in maniera oggettiva una realtà diversa da quella risultante dalle scritture contabili, dalla documentazione fiscale, dal bilancio, ove previsto, e, dalla dichiarazione. In sede di verifica, quindi, queste prove dirette sono rinvenute dagli Uffici dell’Agenzia delle Entrate mediante l’esercizio dei suoi poteri istruttori.
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