A seguito della sentenza 6 ottobre 2014, n. 228, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 32, D.P.R. n. 600/73, come modificato dalla Legge n. 311/04, non è più consentito estendere ai compensi dei lavoratori autonomi la presunzione in forza della quale, anche in relazione a tali soggetti, il prelevamento dal conto bancario corrisponde ad un costo a sua volta produttivo di un ricavo.
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