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Cassazione Sez. Trib. Civ., Sentenza n. 6623 del 23 marzo 2011
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Operazioni fasulle: Iva detraibile se è provata l'estraneità alla frode


Operazioni fasulle: Iva detraibile se è provata l'estraneità alla frode

Il contribuente che utilizza fatture per operazioni soggettivamente inesistenti può detrarre l'Iva a esse afferente soltanto se riesce a dimostrare che non era a conoscenza della frode fiscale a cui stava partecipando. E' questa, in sintesi, la decisione assunta dalla Corte di cassazione, con la sentenza 1364 del 21 gennaio. La pronuncia trae origine da un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza a carico di una società, con il quale veniva constatato che quest'ultima avrebbe partecipato, insieme ad altre aziende sparse sul territorio nazionale, a un'associazione criminale dedita alla frode fiscale tramite l'introduzione di argento in Italia e l'utilizzo di fatture false a fronte di operazioni commerciali inesistenti, allo scopo di fruire falsamente di esenzioni e di rimborsi insussistenti. Sulla base di tale atto istruttorio, l'ufficio competente notificava alla società un avviso di rettifica Iva, con cui accertava un'imposta dovuta di circa venti milioni di euro, per indebita detrazione. Il contribuente proponeva ricorso avverso l'atto impositivo alla Commissione tributaria provinciale, che lo rigettava, motivando che le fatture d'acquisto utilizzate dalla società erano relative a operazioni inesistenti e, quindi, la relativa Iva era indetraibile. I giudici d'appello, però, ribaltando la sentenza di primo grado, si pronunciavano a favore del contribuente, osservando che, invero, la società aveva acquistato la merce in oggetto con regolari bolle di accompagnamento e relative fatture, aveva effettuato i pagamenti tramite assegni circolari non trasferibili, e i controlli bancari non avevano evidenziato irregolarità; pertanto, l'uffiicio non aveva dimostrato in alcun modo che la società avesse coscientemente partecipato alla frode Iva, ma si era piuttosto limitato a presumere il coinvolgimento nel meccanismo fraudolento messo in atto da altri, presunzione che - secondo la Ctr - non si fondava su fatti certi bensì su deboli indizi o comunque altri mezzi di prova non idonei a tal fine. Trattandosi, quindi, di una presunzione semplice, priva dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, non poteva essere sufficiente - a parere dei giudici di seconde cure- a legittimare addebiti per circa venti milioni di euro nei confronti della società.

In fisco Oggi del 31.01.2011, a cura di A. Borgoglio

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