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Cassazione Sez. Trib. Civ., Sentenza n. 6623 del 23 marzo 2011
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Infedeltà dichiarazione Iva, un accertamento tira l'altro
"Un accertamento tira l'altro. Non servono ulteriori indagini"

Infedeltà dichiarazione Iva, un accertamento tira l'altro

La sezione tributaria della Corte di cassazione, con la sentenza n. 1202 del 20 gennaio 2011 ha affermato che, in tema di Iva, l'infedeltà della dichiarazione, per cui l'ufficio procede a rettifica, è fra l'altro desunta, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del Dpr n. 633 del 1972, dai dati e dalle notizie raccolti nei modi previsti dal precedente art. 51, che fra le modalità ammesse comprende (comma 2, n.5) la richiesta di tali dati e notizie, anche riguardanti un singolo contribuente, ad organi e amministrazioni dello Stato. Di conseguenza, qualora l'infedeltà della dichiarazione venga accertata, come nella specie, a seguito di segnalazione dell'ufficio delle imposte dirette, che a sua volta aveva effettuato accertamento nei confronti del medesimo contribuente, nessuna altra indagine è tenuto a svolgere l'ufficio Iva, disponendo dei concreti elementi necessari per affermare l'infedeltà, acquisiti in conformità alla legge.

7 febbraio 2011,  In Fisco Oggi.



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