Premessa – Con l’art. 5 del D. L. 193/2016, convertito con modificazioni nella Legge n. 225/2016 (collegato alla Legge di Stabilità 2017), si sono allineati i termini di presentazione per la dichiarazione integrativa (redditi, IRAP, 770 ed IVA) sia a favore (del contribuente) sia a sfavore (del contribuente). In particolare, il legislatore ha deciso che entrambe possono essere presentate entro i termini previsti per l’azione accertatrice dell’Amministrazione finanziaria, ed in particolare:
I citati articoli, nella loro formulazione attuale, prevedono che i termini per l’accertamento scadono il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Ne consegue, che in virtù di quanto di nuovo previsto dal Dl 193/2016, la dichiarazione integrativa (a favore o a sfavore) potrà essere presentata entro il 31 dicembre del 5° anno successivo quello di presentazione del modello dichiarativo che si va a correggere.
Prima del Decreto in commento, invece, quella integrativa “a favore” poteva essere presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, mentre, quella a sfavore entro il 31 dicembre del 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da correggere.
Tuttavia, se abbastanza chiaro sembra essere il nuovo quadro normativo, qualche incertezza (a parere di chi scrive) resta circa la decorrenza dei nuovi termini, poiché lo stesso Dl 193, se da un lato non pone alcun vincolo temporale, dall’altro (all’art. 16) dispone che esso entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale, lasciando così spazio alle nostre interpretazioni.
La prima interpretazione – Una prima interpretazione, potrebbe portare a ritenere che, con l’intervento normativo in commento, il legislatore abbia voluto allineare i termini di presentazione dell’integrativa ai termini per l’accertamento, fissati come detto dai citati art. 43 (DPR 600/1973) e 57 (DPR 633/1972), anch’essi oggetto di intervento modificativo ad opera della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016). In particolare, prima della citata Legge, i termini per l’accertamento erano stabiliti al 31 dicembre del 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, mentre con la Legge di Stabilità 2016, sono passati al 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di presentazione. Tuttavia, i predetti nuovi termini (di accertamento) sono applicabili solo a decorrere dal periodo d‘imposta in corso al 31 dicembre 2016 (comma 132 Legge n. 208/2015). Ne consegue che con riferimento al Modello Unico/2016 (o 730/2016) periodo d’imposta 2015, il termine per l’accertamento resta quello precedente, ossia il 31 dicembre del 4° anno successivo quello di presentazione e, quindi, il 31/12/2020. Per la dichiarazione da presentare il prossimo anno (ossia Modello Unico/2017 e Modello 730/2017) riferita al 2016, il termine per l’accertamento sarà, invece, il 31 dicembre del 5° anno successivo, ossia il 31/12/2022.
Secondo molti, quindi, poiché con l’art. 5 del Dl 193/2016 il legislatore ha voluto allineare i termini per l’integrativa ai termini per l’accertamento, ne conseguirebbe che anche per le integrative riguardanti periodi d’imposta precedenti il 2016, troverebbe applicazione lo stesso allineamento. Il che si tradurrebbe nel dire che, ad esempio, per Il Modello Unico/2015 (redditi 2014) sarebbe ancora possibile oggi presentare un’integrativa a favore entro il 31/12/2019 (mentre applicando la vecchia disciplina, questa non sarebbe più presentabile, poiché il termine scadeva il 30/09/2016, ossia entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo). Pertanto, se tale orientamento è corretto, ne conseguirebbe altresì, che entro il 31/12/2016 sarebbe possibile presentare un’integrativa a favore relativa al periodo d’imposta 2011 (Modello Unico/2012).
Una seconda interpretazione – Altra interpretazione plausibile è quella che tiene conto dell’entrata in vigore delle novità previste dal Decreto 193/2016. In particolare, se è vero che lo stesso art. 5 non precisa il momento da cui decorre la novità dell’allineamento dei termini, è anche vero che l’art. 16 dello stesso decreto afferma che lo stesso entra in vigore il giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 24 ottobre 2016.
Ciò pertanto, potrebbe far ritenere che la novità in commento decorrerebbe dallo stesso giorno, ossia dal periodo d’imposta 2016, con la conseguenza che l’allineamento dei termini troverebbe applicazione a decorrere dal Modello Unico/2017 (periodo d’imposta 2016). In altre parole, seguendo questa interpretazione:
Tale interpretazione sarebbe anche in linea con quanto prevedono ancora le istruzioni ministeriali al Modello Unico/2016, secondo cui, appunto la dichiarazione integrativa a favore può essere presentata entro il termine di presentazione di quella relativa al periodo d’imposta successivo e quella integrativa a sfavore entro il 31 dicembre del 4° anno successivo quello di presentazione della dichiarazione da correggere.
Sarebbe il caso, di intervenire con qualche documento di prassi per chiarire a questione da qui a fine anno?
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