Comunicazione dati spese sanitarie 2016. Le sanzioni per l’inadempimento
L’art.3 comma 3 del D.Lgs 175/2014 prevede che ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri comunicano al Sistema Tessera
Sanitaria i dati relativi alle prestazioni erogate nel 2015 (anche per il 2016). A partire dal 2016 l’obbligo vige anche per strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate con il SSN.
Per effetto del Decreto del Ministero delle Finanze del 1 settembre pubblicato di recente sulla Gazzetta Ufficiale, l’obbligo di invio dei dati per il 2016 vede coinvolti altri soggetti che sono quindi sottoposti a specifiche disposizioni normative contenute nel D.Lgs 175/2014 nonché indicazioni operative di cui al D.M. 31/07/2015 e successive integrazioni.
Sono quindi altresì tenuti a comunicare i dati al Sistema Tessera Sanitaria gli iscritti agli albi professionali:
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