ORA SI AGGIUNGONO LE CU/2016
In precedenti articoli del quotidiano abbiamo affrontato il problema della presentazione del mod. 770/2016 stabilita per l’1/8 (il 31/7 cade di domenica) che pare, salvo pronunce dell’ultim’ora, non rinviabile d’ufficio al 22/8 (il 20/8 cade di sabato) come previsto dalla proroga automatica del DL 16/2012.
Rimanendo in attesa di chiarimenti da parte dell’Amministrazione Finanziaria in materia, ci si pone ora il medesimo problema per l’invio delle CU/2016 relativo a redditi non soggetti ad essere inseriti né nel mod. 730/2016 né nel mod. Unico precompilati.
Sappiamo infatti che il termine perentorio del 7/3 per l’invio delle CU/2016 (considerate comunque valide se inviate entro 60 giorni e accompagnate dal versamento della sanzione per il ritardato invio) era finalizzato alla compilazione delle dichiarazioni precompilate.
Esistono tuttavia redditi che non confluiscono nelle dichiarazioni precompilate e che secondo le istruzioni alle CU/2016 possono essere inviate telematicamente entro il termine di presentazione del mod. 770/2016, ciò senza sanzione, trattandosi questo di un adempimento NON propedeutico alla predisposizione delle dichiarazioni precompilate.
Ergo, il problema dell’attesa proroga ufficiale si ripercuote anche sulle certificazioni relative a queste tipologie di reddito, che ad oggi hanno il loro termine fisso al 1/8.
A riprova dell’attrazione dell’uno (1/8) o dell’altro termine (22/8) si può prendere visione di uno stralcio della Circ. 12/E, pgf. 8.8 intitolato Termine di trasmissione della CU da parte dei sostituti d’imposta.
Riproponiamo integralmente la domanda posta dalla stampa specializzata.
Domanda – La scadenza del prossimo 7 marzo per la trasmissione telematica delle CU da parte dei sostituti d’imposta che hanno erogato redditi soggetti a ritenuta nel corso del 2015 è perentoria anche se la certificazione riguarda redditi esenti o che non possono essere dichiarati nel Modello 730 (tipicamente, quindi, redditi d’impresa e di lavoro autonomo)? La Circolare 6/E del 2015 (punto 2.9) ha chiarito che “nel primo anno l’invio delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730 (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale) può avvenire anche dopo questa data, senza applicazione di sanzioni. Al fine di semplificare ulteriormente l’adempimento della trasmissione della Certificazione Unica, per il primo anno gli operatori potranno scegliere se compilare la sezione dedicata ai dati assicurativi relativi all’Inail e se inviare o meno le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti”. Tale chiarimento è ancora valido per la prossima scadenza per l’invio delle CU?
Risposta Si ritiene che anche quest’anno, tenuto conto che la Certificazione Unica ha subito rilevanti modifiche, in aderenza ai chiarimenti forniti lo scorso anno con la Circolare n. 6/E del 2015, l’invio delle Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata può avvenire anche successivamente al 7 marzo senza l’applicazione di sanzioni, purché entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi (ST, SV, SX, SY) del modello 770.
Come si evince dalla risposta, anche le CU che non sono determinanti per la compilazione delle dichiarazioni 730 e unico precompilate vengono attratte dal termine ultimo di invio del Mod. 770/2016, ripetiamo in attesa di proroga ufficiale al 22/8.
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