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730 2017 congiunto: gli effetti della Legge Cirinnà

7 Marzo 2017silvanaNews

Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 42414 del 01.03.2017

La Legge sulle unioni civili, Legge n. 76 del 20.05.2016 recante “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” – Pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 118 del 21.05.2016 ed entrata in vigore il 05.06.2016, più nota come Legge Cirinnà, produce i suoi effetti anche in ambito fiscale.

Ecco quindi che tra le modifiche alle istruzioni ministeriali della Dichiarazione 730 2017 per i redditi 2016, contenute nel Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 42414 del 01.03.2017, trova spazio anche un’integrazione in relazione alla possibilità di predisporre la Dichiarazione dei Redditi in modalità congiunta attribuendo un nuovo significato al termine “coniugi”.

Infatti, con riferimento alla previsione dell’art. 1, comma 20 della Legge n. 76/2016, le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti si intendono riferiti anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso; giusto quanto ribadito al punto 1.1 lettera b del Provvedimento dell’Agenzia di cui sopra, che modifica le istruzioni ministeriali del 730 2017 alla pag. 9.

È bene precisare che poiché la Legge Cirinnà si occupa anche di convivenze per motivi affettivi, tale equivalenza, in ambito fiscale, non può essere estesa al partner in caso di convivenza.

L’equivalenza in relazione ai coniugi dello stesso sesso (uniti civilmente) comporta, in ambito fiscale e dichiarativo, effetti analoghi a quelli prodotti dal matrimonio.

Pertanto consentirà:

  • la possibilità, ricorrendone i presupposti, di presentare il Modello 730 congiunto;
  • il riconoscimento delle detrazioni di imposta per “coniuge a carico” di cui all’ex art. 12 comma 1, lettera a) e b) del Tuir, sempre nei limiti di reddito di quest’ultimo di € 2.840,51 annuo, così come previsto dall’ex art. 12 comma 2 del Tuir;
  • il beneficio delle detrazioni di imposta eventualmente sostenute a nome del “coniuge a carico”.

Non consentirà invece la detrazione per carichi familiari per i figli dell’altro partner in quanto nei casi di unione civile non è possibile formulare la richiesta di adozione del figlio minore o adottivo del partner, seppure unito civilmente.

In questo caso quindi la detrazione per figlio a carico sarà esclusivamente attribuibile al genitore biologico o adottivo, senza che possa essere mai estesa all’altro componente dell’unione civile.

Ricordiamo, in via generale, che il modello 730 può essere congiuntamente presentato quando:

  • entrambi i “coniugi/uniti civilmente” possiedono unicamente redditi dichiarabili con il modello 730;
  • almeno uno dei “coniugi/uniti civilmente” non sia esonerato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Il modello 730 non potrà essere presentato in forma congiunta nei seguenti casi:

  • quando la dichiarazione dei redditi è presentata per conto di incapaci, minori compresi;
  • quando uno dei coniugi, ed ora uniti civilmente, sia deceduto prima del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Nel caso di elaborazione della Dichiarazione 730 congiunta si dovrà procedere pertanto nel seguente modo:

  • il dichiarante dovrà barrare nel frontespizio la casella di dichiarazione congiunta e nell’apposito riquadro dei “Familiari a carico” dovrà indicare il codice fiscale del “coniuge/unito civilmente” eventualmente integrando i dati in relazione ai mesi in cui lo stesso, nel rispetto dei limiti reddituali sopra indicati, risulti a carico;
  • si procederà alla liquidazione delle imposte nella sola dichiarazione del “dichiarante” compensando le eventuali posizioni debitorie;
  • il dichiarante provvederà alla trasmissione della dichiarazione o personalmente nell’ambito della sua area riservata, “cassetto fiscale” sul sito dell’Agenzia delle Entrate, o attraverso il datore di lavoro qualora l’assistenza fiscale sia stata chiesta direttamente a quest’ultimo, o a mezzo Professionisti abilitati o Caf autorizzati.
Autore: MARTA BREGOLATO – Redazione Fiscal Focus

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Dott.ssa Silvana Bruce

Dott.ssa Silvana Bruce

Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

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